Il Parlamento ha adottato un regolamento che stabilisce delle
norme comuni volte a garantire la sicurezza di aeroporti,
velivoli e passeggeri tramite una serie di controlli e misure,
inclusa la possibile presenza a bordo di "sceriffi del
cielo". Il gettito delle eventuali tasse richieste per
finanziare tali misure dovrà coprire i relativi costi
di sicurezza. Dovranno poi essere fissate sanzioni per gli
operatori inadempienti, accertabili anche da ispezioni a sorpresa
della Commissione.
Approvando
con 583 voti favorevoli, 21 contrari e 35 astensioni la relazione
di Paolo Costa (ALDE/ADLE, IT), il Parlamento
ha fatto proprio l'accordo raggiunto con il Consiglio in sede
di comitato di conciliazione riguardo a un nuovo regolamento
che istituisce norme comuni «per proteggere l'aviazione
civile da atti di interferenza illecita che ne mettano in
pericolo la sicurezza». Il regolamento - che andrà
a sostituire l'attuale normativa adottata in risposta agli
avvenimenti dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti - potrà
entrare pienamente in vigore tra due anni, anche se alcune
disposizioni si applicheranno già dopo 20 giorni dalla
sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Durante il dibattito in Aula, il relatore ha sottolineato
che lo scopo del regolamento è «di consentire
una risposta più flessibile ai cambiamenti tecnologici,
psicologici e comportamentali nella lotta contro il terrorismo».
Se i controlli «devono essere stretti ed efficienti»,
ha osservato, essi «non devono produrre inconvenienti
eccessivi sui passeggeri e costi non necessari per la loro
applicazione».
Più in particolare, il provvedimento è volto
a semplificare, armonizzare e chiarire le norme vigenti, nonché
a migliorare i livelli di sicurezza. Esso definisce unicamente
le regole e le norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea
e istituisce dei meccanismi volti a monitorarne il rispetto,
mentre i dettagli tecnici e procedurali relativi alla loro
concreta attuazione saranno stabiliti dalla Commissione e
dai governi con la procedura del comitato di regolamentazione.
Il regolamento si applica a tutti gli aeroporti o parti di
aeroporti situati nel territorio di uno Stato membro «che
non siano utilizzati esclusivamente per scopi militari»,
a tutti gli operatori, compresi i vettori aerei, che forniscono
servizi negli aeroporti e a tutti i soggetti che applicano
norme per la sicurezza aerea operanti in locali situati all'interno
o all'esterno dell'aeroporto, che forniscono beni e/o prestano
servizi nell'ambito degli aeroporti o tramite essi.
I principi comuni fondamentali riguardano, in particolare,
i requisiti di sicurezza degli aeroporti (progettazione, controlli
d'accesso, ispezione dei veicoli, sorveglianza e pattugliamento)
e degli aeromobili (ispezioni prima della partenza), il controllo
e la protezione dei passeggeri e del bagaglio a mano (metal
detector e raggi X), nonché il controllo e la protezione
dei bagagli da stiva, delle merci, della posta e delle forniture
di bordo (catering). Il regolamento precisa inoltre che le
persone che effettuano lo screening, i controlli di accesso
o altri controlli di sicurezza devono essere selezionate,
addestrate e, se del caso, dichiarate idonee all'attività
in questione e riconosciute competenti a adempiere alle funzioni
assegnate.
I principi comuni contemplano anche delle misure per la sicurezza
in volo. A tale proposito, il regolamento sancisce che durante
il volo «deve essere impedito l’ingresso nella
cabina di pilotaggio alle persone non autorizzate».
Inoltre, «i passeggeri potenzialmente pericolosi devono
essere sottoposti a adeguate misure di sicurezza». E'
considerato pericoloso «un passeggero che sia stato
espulso, o che non si reputa possa essere ammesso per ragioni
connesse alla politica dell'immigrazione o che sia sottoposto
a provvedimenti restrittivi della libertà personale».
Per impedire atti di interferenza illecita durante il volo,
devono poi «essere adottate misure di sicurezza appropriate,
quali l'addestramento del personale di condotta e del personale
di cabina». E' anche vietato il trasporto di armi, eccezion
fatta per quelle trasportate in stiva «a meno che non
siano state soddisfatte le condizioni di sicurezza in conformità
alle legislazioni nazionali e che gli Stati interessati non
abbiano rilasciato un'autorizzazione».
Le disposizioni sul trasporto di armi si applicano anche agli
eventuali agenti responsabili della sicurezza in volo (i cosiddetti
"sceriffi del cielo") presenti a bordo. Un agente
è definito dal regolamento come «la persona assunta
da uno Stato per viaggiare su un aeromobile di un vettore
aereo titolare di licenza rilasciata dallo stesso Stato allo
scopo di proteggere l'aeromobile e i suoi occupanti da atti
di interferenza illecita che mettano a rischio la sicurezza
del volo». Ogni Stato membro può riservarsi di
decidere se impiegare agenti di sicurezza sugli aerei, nonché
di garantire che essi «siano funzionari statali appositamente
selezionati e addestrati».
Per quanto riguarda i passeggeri e i bagagli a mano, il provvedimento
prevede che questi debbano «essere sottoposti a controllo
(screening) allo scopo di impedire l'introduzione di articoli
proibiti nelle aree sterili ed a bordo degli aeromobili».
Tuttavia, i passeggeri "in transito indiretto" e
il loro bagaglio a mano possono essere esentati dal controllo
qualora arrivino da uno Stato membro, a meno che si ritenga
che quest'ultimo realizzi dei controlli di livello inferiore
rispetto alle norme fondamentali comuni. Lo stesso vale per
i passeggeri che arrivino da un paese terzo le cui norme di
sicurezza sono riconosciute equivalenti alle norme fondamentali
comuni. Queste disposizioni si applicano anche ai passeggeri
"in transito" ed ai loro bagagli a mano, i quali
possono inoltre beneficiare dell'esenzione dal controllo qualora
rimangano a bordo dell'aeromobile, o non siano entrati in
contatto con passeggeri in partenza. Tali esenzioni si applicano,
mutatis mutandis, ai bagagli da stiva.
Il regolamento consente agli Stati membri di adottare misure
più severe rispetto alle norme fondamentali comuni.
Ma ciò può essere fatto solo sulla base di una
valutazione dei rischi e nel rispetto del diritto comunitario.
Tali misure, inoltre, «devono essere pertinenti, obiettive,
non discriminatorie e proporzionate al rischio preso in considerazione»,
e vanno comunicate alla Commissione e agli Stati membri, specificando
se si applicano «ad uno specifico volo in una determinata
data».
Ciascuno Stato membro dovrà redigere, attuare e mantenere
aggiornato un programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione
civile che definisce le responsabilità per l'attuazione
delle norme fondamentali comuni e precisa gli adempimenti
prescritti a tal fine agli operatori e agli altri soggetti.
Dovrà inoltre predisporre un programma nazionale per
il controllo della qualità che lo metta in condizione
di verificare il livello di sicurezza dell'aviazione civile
così da monitorare il rispetto delle disposizioni del
regolamento e del programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione
civile. Il programma dovrà consentire «la pronta
individuazione e la correzione delle carenze riscontrate»
e prevedere che tutti gli aeroporti, gli operatori e i soggetti
responsabili dell'attuazione delle norme di sicurezza siano
sottoposti a regolare monitoraggio. Le specifiche di questo
programma saranno adottate aggiungendo un allegato al regolamento.
Il regolamento chiede poi a ogni operatore aeroportuale di
redigere, attuare e mantenere aggiornato un programma per
la sicurezza dell'aeroporto, che descriva i metodi e le procedure
da seguire per rispettare le disposizioni UE e il programma
nazionale per la sicurezza. Esso deve comprendere, inoltre,
le disposizioni relative al controllo della qualità
interna che descrivono le modalità con le quali l'operatore
aeroportuale deve vigilare sul rispetto di tali metodi e procedure.
Allo stesso modo, ogni compagnia aerea dovrà redigere,
attuare e mantenere aggiornato un programma per la sicurezza
del vettore aereo.
Gli Stati membri dovranno stabilire le sanzioni applicabili
in caso di violazione delle disposizioni del regolamento e
adottare «tutte le misure necessarie per assicurarne
il rispetto». Le sanzioni previste dovranno essere «effettive,
proporzionate e dissuasive». D'altra parte, la Commissione
potrà effettuare ispezioni, incluse quelle degli aeroporti,
degli operatori e dei soggetti che applicano norme per la
sicurezza aerea, «per controllare l'applicazione»
del regolamento da parte degli Stati membri e formulare, se
del caso, raccomandazioni tendenti a migliorare la sicurezza
aerea. Queste ispezioni, è anche precisato, dovranno
essere effettuate «senza preavviso» e i loro risultati
dovranno essere comunicati agli altri Stati membri.
Per quanto riguarda i costi inerenti alla sicurezza, fatte
salve le pertinenti norme di diritto comunitario, ciascuno
Stato membro potrà stabilire in quali circostanze e
in che misura i costi delle misure di sicurezza adottate debbano
essere a carico dello Stato, delle autorità aeroportuali,
dei vettori aerei, di altri organi responsabili o degli utenti.
E' anche precisato che «gli Stati membri possono contribuire,
con gli utenti, ai costi delle misure di sicurezza più
severe adottate a norma del presente regolamento». Inoltre,
è specificato che, nei limiti del possibile, «qualsiasi
tassa o trasferimento di costi inerenti alla sicurezza è
direttamente collegato ai costi di fornitura dei servizi in
questione ed è inteso ad assicurare esclusivamente
il recupero dei pertinenti costi».
Le disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme
fondamentali comuni saranno stabilite dalla Commissione (con
la "procedura di regolamentazione"). Queste dovranno
comprendere, ad esempio, i requisiti e le procedure per rilevare
la presenza di articoli proibiti e un elenco di tali articoli,
i requisiti e le procedure per il controllo d'accesso, l'ispezione
dei veicoli e il controllo di sicurezza, le procedure per
l'approvazione o la designazione dei fornitori del catering
e gli obblighi su di essi incombenti, la selezione del personale
e i requisiti di addestramento, nonché i requisiti
e le procedure per i passeggeri potenzialmente pericolosi.
Alcune di queste disposizioni potranno rimanere «riservate».
Per l'attuazione del regolamento la Commissione avrà
il potere di adottare misure di portata generale che modificano
elementi non essenziali delle norme fondamentali comuni, integrandole,
di individuare criteri che permettano agli Stati membri di
derogare da suddette norme e di adottare misure di sicurezza
alternative e di definire le specifiche dei programmi nazionali
di controllo della qualità. Tali misure dovranno essere
adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo
parlamentare.
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